Colui che trasferisce dei beni ad un terzo soggetto denominato Trustee
Colui che in nome e per conto del Disponente riceve tali beni al fine di gestirli ed amministrarli secondo un preciso scopo dettato dal Disponente
Il Guardiano ha la specifica funzione di vigilare sulla correttezza dell'operato del Trustee
Beneficiari sono i destinatari del Trust
Il nostro paese è stato uno dei primi a sottoscrivere (a L’Aja nel 1985), e ratificare con legge (la n. 364 del 1989), la “Convenzione sulla legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento”.
Il Trust è un istituto giuridico con cui una o più persone detti Disponenti, trasferiscono, la proprietà, beni e diritti al Trustee, il quale assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse di uno o più Beneficiari o per un fine determinato.
Il Trust non è un soggetto giuridico come una società o una persona fisica. Il Trust è un rapporto giuridico in forza del quale determinati beni o diritti sono trasferiti in proprietà al Trustee affinché li amministri nel rispetto di quanto il disponente ha previsto nell'atto istitutivo del trust.
La tutela e la gestione del patrimonio a vantaggio della famiglia, fatta salva la possibilità per il Disponente di conservare alcuni diritti e facoltà sui Beni in Trust, viene affidata ad un soggetto terzo possibilmente dotato di competenze professionaIi.
Il Trust può essere utilizzato anche per prevenire o risolvere i conflitti patrimoniali nel caso sorgano vertenze tra i coniugi. Nella separazione o nel divorzio, spesso, dovendosi separare i beni comuni, sussiste la necessità di tutelare i figli minorenni oppure non capaci di gestire il patrimonio per altri motivi. I beni trasferiti in Trust vengono pertanto separati, assicurando la loro destinazione a vantaggio dei figli.
Il Trust, non essendo soggetto ai limiti del fondo patrimoniale, può essere utilizzato anche in caso di convivenza.
Il Trust, essendo uno strumento giuridico altamente flessibile, consente una risposta efficace alle esigenze di pianificazione patrimoniale non solo delle famiglie ma anche delle coppie di fatto. Risulta, pertanto, di estrema utilità per garantire serenità a tutti quei rapporti di coppia che non trovano tutele dal punto di vista giuridico.
Il Trust protegge la casa, ed i beni dei componenti della famiglia, da futuri, imprevedibili e indesiderati eventi negativi legati all’attività professionale dei genitori, dei figli, in modo molto più efficace di quanto l’istituto del fondo patrimoniale possa fare.
La protezione offerta da un Trust riguarda eventi futuri ed incerti, di carattere personale o patrimoniale, al verificarsi dei quali un soggetto teme che alcuni suoi beni possano essere appresi e distolti dalla destinazione da egli voluta.
Qualsiasi Trust offre protezione patrimoniale, in quanto i beni conferiti in Trust non rientrano più nella sfera giuridica del Disponente, ma sono segregati nel patrimonio del Trustee.
Il Trust consente ad un soggetto, il Disponente, di proteggere un bene a lui caro (per es: casa di villeggiatura, auto storica, collezione di quadri) ricevuto per successione o acquistato con i propri mezzi.
Ogni anno migliaia di imprese familiari cessano la loro attività per problemi legati alla successione in azienda: ciò avviene a causa di mancata preparazione a tale evento ed alle scarse soluzioni legislative a tale problema. Il passaggio generazionale nell’impresa, se non progettato per tempo dall’imprenditore quando è ancora in vita, produce spesso conflitti all’interno della sua famiglia con il rischio di paralizzare l'azienda.
ci sia già un successore, ma occorre individuare e gestire le condizioni, le modalità ed i tempi del passaggio dei beni di famiglia o dell’azienda;
sia nel caso in cui il successore non ci sia ancora (perché per esempio è minore di età);
il successore ci sia, ma non presenta il carattere e le attitudini necessarie a gestire ed amministrare l’azienda o i beni di famiglia;
esistono più successori, ma si teme che un eventuale disaccordo tra di essi possa ostacolare od addirittura paralizzare l’andamento dell’azienda;
solo un successore ha manifestato interesse all’azienda.
E’ stato approvato dalla Camera dei Deputati il 14.06.2016 il disegno di legge contenente le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
All’articolo 6 vengono specificate le disposizioni relative all’utilizzo del trust come strumento giuridico per la tutela delle persone con disabilità grave e le relative agevolazioni tributarie.
Fornisce una più ampia garanzia rispetto all’ipoteca e al pegno nella concessione di prestiti e finanziamenti, anche obbligazionari;
attua una efficace garanzia reale su beni fungibili di cui sia necessario finanziare l’acquisto e la loro trasformazione;
consente la segregazione di somme ricevute per conto di terzi, ed evita che siano confuse con le somme personali del ricevente;
nei casi di crisi dell’impresa, è stato impiegato a supporto di concordati preventivi, ed in caso di fallimento, quale mezzo efficace per il recupero integrale dei crediti fiscali del fallimento.
In ambito societario, il Trust consente di gestire in modo uniforme diverse posizioni di interesse facenti capo a più soggetti come pacchetti azionari con effetti più ampi rispetto al patto di sindacato.
n ambito commerciale il Trust viene chiamato a svolgere una funzione di garanzia grazie alla segregazione reale. Al fine di ottenere l’effetto di garanzia occorre che il Trustee detenga la posizione giuridica affidatagli, al fine di custodirla per tutta la durata dell’operazione.
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Anche se il Trust e il fondo patrimoniale hanno una funzione in comune, quella di protezione del patrimonio familiare, tra i due esistono profonde differenze, che derivano dall’applicazione limitata del fondo patrimoniale e, al contrario, della sfera di applicazione del Trust estremamente flessibile. Per quanto riguarda i limiti di efficacia del fondo patrimoniale, si può menzionare: necessità del vincolo matrimoniale: quindi in caso di divorzio e/o vedovanza il fondo patrimoniale cessa i suoi effetti, Il Trust può continuare anche nei casi indicati. Tutti i beni in fondo devono essere destinati soltanto alle necessità della famiglia, mentre il Trust è molto flessibile per quanto riguarda il suo scopo, nel fondo patrimoniale si possono conferire solo beni immobili e mobili iscritti in registri pubblici, e titoli di credito, mentre nel Trust si possono conferire tutte le tipologie di beni.
Sia la polizza vita che il Trust possono prevedere la possibilità di aiutare il passaggio generazionale e la segregazione del patrimonio; l’utilizzo del Trust, però, riesce sia a superare le rigidità del contratto della polizza vita, ma anche assicurare che l’effetto segregativo dei beni continui nel tempo.
Per quanto riguarda infatti i limiti di efficacia della polizza vita, si possono menzionare:
Il premio per la polizza vita consiste sempre di denaro, mentre il Trust non presenta questo limite;
L’individuazione dei beneficiari della polizza dovrà rispettare delle condizioni più rigide rispetto a quanto si possa prevedere con il Trust;
L’eventuale indennizzo/prestazione da pagarsi al beneficiario rientrerà nella sua sfera patrimoniale diventando pertanto aggredibile dagli eventuali creditori personali del beneficiario.
Con il Trust invece non si verrebbe mai a perdere l’effetto segregativo che lo caratterizza. E’ possibile anche rendere un Trust beneficiario di una polizza vita in modo tale che in caso di premorienza le somme assicurate non vadano immediatamente nella disponibilità dei beneficiari, magari ancora minorenni, ma restino in Trust conservando appunto l’effetto segregativo
IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DI BENI AL TRUST
I trasferimenti di beni dal Disponente al Trust godono di un trattamento fiscale poco oneroso (imposta di donazione).
IMPOSTE SUI REDDITI DEL TRUST
in presenza di beneficiari individuati che hanno diritto di pretendere dal trustee
l’assegnazione del reddito, la tassazione avviene per trasparenza in capo ai predetti
beneficiari, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito stesso (in tale
ipotesi il trust è “trasparente”);
in tutti gli altri casi, la tassazione avviene direttamente in capo al trust cd. “opaco”.
in presenza di un trust opaco, è lo stesso trust che assoggetta ad Ires con
l’aliquota del 24% il reddito prodotto, evidenziando che tale tassazione è definitiva ed
assorbente anche per le future assegnazioni ai beneficiari.
Società costituita nel 1986, svolge attività professionale di consulenza contabile, fiscale e tributaria, nonché centro elaborazione dati e buste paga.
Studio professionale giovane e dinamico, collabora con San Marco Trustee e Sofir Fiduciaria in svariate attività di consulenza fornite dai professionisti che la compongono.
Sofir Fiduciaria Srl nasce a Bologna il 16/11/1970. Con D.M. del 16/11/1972 (G.U. n.312/1972) viene autorizzata a svolgere l’attività fiduciaria, come disciplinata dalla legge n. 1966/1939.
Presente sul mercato da oltre 40 anni, Sofir Fiduciaria Srl nasce e si sviluppa come società indipendente: non appartenendo ad alcun gruppo bancario e/o finanziario, opera nell’esclusivo interesse di suoi clienti, offrendo massima competenza, trasparenza e riservatezza.
Nel corso della sua pluridecennale attività, Sofir Fiduciaria Srl è diventata la fiduciaria di riferimento per la clientela di numerosi Studi Professionali (Commercialisti, Avvocati e Notai) non solo dell’Emilia Romagna, a testimonianza dell’apprezzamento per la sua competenza, la sua professionalità e l’elevata qualità dei suoi servizi
Dal 1997 Sofir Fiduciaria Srl è membro di Assofiduciaria, l’unica associazione di categoria del settore.
specializzato nell'area finanza bancaria ed aziendale con oltre 25 anni di esperienza.
dottore Commercialista specializzata in fiscalità aziendale e operazioni straordinarie.
vanta un'esperienza di oltre 40 anni nelle gestioni fiduciarie e nella gestione di Trust.
La San Marco Trustee Srl è una Trust Company indipendente , non appartiene ad alcun gruppo bancario, questa indipendenza permette di garantire un'ampia neutralità nella definizione dell’atto istitutivo del Trust eliminando potenziali conflitti di interesse.
La San Marco Trustee Srl opera:
su tutto il territorio nazionale
è specializzata in Trust di famiglia, per il passaggio generazionale dell’azienda e per la conservazione del patrimonio familiare;
collabora con importanti studi professionali in tutta Italia, assumendo l'ufficio di Trustee per i Trust dei loro clienti;
si rapporta con le strutture di Private Banking in base alle esigenze dei suoi clienti.
Una Trust Company come la San Marco Trustee Srl è una società che tutela i patrimoni e propone sviluppi di business riservati.
La San Marco Trustee Srl si propone di agire con competenza in un processo articolato, riservando un’attenzione particolare ai molteplici aspetti di un’attività che può rispondere a esigenze molto complesse. Tutelare in modo professionale un patrimonio, la cui composizione può anche essere eterogenea, presuppone l'utilizzo di figure specializzate e strumenti specifici, al fine di mantenere, nel tempo, ogni scelta operativa congruente con gli obiettivi dichiarati dal disponente.
Un Trust è sicuramente il modello più avanzato ed efficace per gestire un patrimonio personale o societario, ma è anche il modo per garantire ai propri cari una prospettiva di vita presente e futura in sicurezza.
Ogni anno migliaia di imprese familiari cessano la loro attività per problemi legati alla successione in azienda: ciò avviene a causa di mancata preparazione a tale evento ed alle scarse soluzioni legislative a tale problema. Il passaggio generazionale nell’impresa, se non progettato per tempo dall’imprenditore quando è ancora in vita, produce spesso conflitti all’interno della sua famiglia con il rischio di paralizzare l'azienda.
ci sia già un successore, ma occorre individuare e gestire le condizioni, le modalità ed i tempi del passaggio dei beni di famiglia o dell’azienda;
sia nel caso in cui il successore non ci sia ancora (perché per esempio è minore di età);
il successore ci sia, ma non presenta il carattere e le attitudini necessarie a gestire ed amministrare l’azienda o i beni di famiglia;
esistono più successori, ma si teme che un eventuale disaccordo tra di essi possa ostacolare od addirittura paralizzare l’andamento dell’azienda;
solo un successore ha manifestato interesse all’azienda.
E’ stato approvato dalla Camera dei Deputati il 14.06.2016 il disegno di legge contenente le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
All’articolo 6 vengono specificate le disposizioni relative all’utilizzo del trust come strumento giuridico per la tutela delle persone con disabilità grave e le relative agevolazioni tributarie.
Frnisce una più ampia garanzia rispetto all’ipoteca e al pegno nella concessione di prestiti e finanziamenti, anche obbligazionari;
attua una efficace garanzia reale su beni fungibili di cui sia necessario finanziare l’acquisto e la loro trasformazione;
consente la segregazione di somme ricevute per conto di terzi, ed evita che siano confuse con le somme personali del ricevente;
nei casi di crisi dell’impresa, è stato impiegato a supporto di concordati preventivi, ed in caso di fallimento, quale mezzo efficace per il recupero integrale dei crediti fiscali del fallimento.
In ambito societario, il Trust consente di gestire in modo uniforme diverse posizioni di interesse facenti capo a più soggetti come pacchetti azionari con effetti più ampi rispetto al patto di sindacato.
In ambito commerciale il Trust viene chiamato a svolgere una funzione di garanzia grazie alla segregazione reale. Al fine di ottenere l’effetto di garanzia occorre che il Trustee detenga la posizione giuridica affidatagli, al fine di custodirla per tutta la durata dell’operazione.
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Telefono: +39 0429 600460
Email: info@sanmarcotrustee.it